ART. 2 - Scopi
L'Associazione, apartitica e apolitica, assume la forma giuridica di "organizzazione di volontariato" ai sensi del Codice del Terzo settore. L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L'Associazione pertanto ha lo scopo di:
L'Associazione potrà avvalersi per realizzare i suoi fini di un Comitato scientifico costituito da personalità ed esperti di documentata esperienza.
L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Esecutivo. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione, e anche in convenzione, con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppure associarsi con altre istituzioni aventi scopi analoghi, in ambito nazionale o internazionale. In particolare l'Associazione potrà effettuare accordi/convenzioni con gruppi/aziende con attività nel settore delle tecnologie dell'informazione per l'espletamento delle attività formative.
L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie per il raggiungimento dei suddetti scopi associativi; il tutto nella piena osservanza della normativa vigente in materia.
Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie ed origine diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.